AIC Campania

Diventa
socio

Statuto

ART.1)  Denominazione, sede e durata
E’ costituita ai sensi del codice civile e del D. Lgs 117/17, una Associazione di promozione sociale denominata “Associazione Italiana Celiachia Campania – APS”, anche “AIC CAMPANIA – APS”, con sede legale nel Comune di Salerno alla Via Gelso n. 85; il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale cambio di sede legale all’interno dei confini comunali comunicandolo prontamente ai soci.

Gli associati dovranno essere tempestivamente informati del trasferimento della sede tramite il sito AIC, SMS, e-mail, news letter o con la prima spedizione postale utile.

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione è parte integrante della Federazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune “Associazione Italiana Celiachia” e riconosce in AIC Nazionale il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l’Associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari  assunte nel tempo da AIC nazionale, impegnando l’ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di associazione di promozione sociale.

 

ART. 2)  Scopo, finalità e attività

L’Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme (DE). Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati all’AIC Nazionale della quale l’Associazione fa parte.  Gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere dalla AIC soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell’Associazione. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

L’Associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti in relazione a:

  • Interventi e servizi sociali di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 117/17,:
    • Assistenza ai celiaci ed alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l’accesso ai diritti ad essi riconosciuti ed alla terapia con dieta senza glutine,
  • Interventi e prestazioni sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 117/17,:
    • Prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi ed altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE
  • Prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 117/17,:
  • Attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 117/17,:
    • Divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE;
    • Diffondere la conoscenza e l’educazione sull’alimentazione senza glutine nell’ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico o privato;
    • Selezionare, formare ed aggiornare il personale dei locali che propongono menu ed alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche;
    • Organizzazione di iniziative e di divulgazione su celiachia e DE
  • Attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all’art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 117/17,:
    • Realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE;
    • Realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati ad AIC Campania e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta sg e l’accesso ai diritti;

 

  • Attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all’art. 5, comma 1, lettera t) del D. Lgs 117/17,:
    • Promuovere iniziative sportive con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell’importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività ed agli stili di vita prevalenti.
  • Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o di prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 117/17,:
    • Cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;
    • Servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell’assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all’informazione sulla dieta sg.
  • Promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 5, comma 1, lettera w) del D. Lgs. 117/17,:
    • Sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell’assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l’accesso alle tutele ed ai diritti;
    • Raccogliere dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE;
    • Promuovere la conoscenza della celiachia e della DE attraverso l’utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (es: scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale;
    • Promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società;

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva. Nello svolgimento delle azioni sopra elencate l’Associazione può promuovere rapporti con istituzioni  ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC Campania, come ad esempio le unità territoriali delle società mediche SIMG, SIP, ecc…

L’ Associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale. Il CDR individua le attività diverse.

L’ Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

 

Art. 3) Ammissione e numero degli associati

Possono essere Soci Ordinari dell’Associazione solo persone fisiche che hanno parità di diritti e di doveri.
Sono Soci Ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende divenire socio deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo dell’ Associazione che ne delibera l’ammissione.
Se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all’interessato. Quest’ultimo può, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunzi il Collegio dei probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all’associazione.

Art. 4) Diritti e obblighi degli associati

 

Gli associati hanno diritto di

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’Associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati delle spese sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee;
  • prendere visione dei bilanci;
  • consultare i libri associativi.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci, si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l’esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell’organizzazione.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  • Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal CDR.

Gli associati devono, inoltre, rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’ Associazione ad AIC Nazionale scaturenti da Statuto, Regolamento riferibili o prodotte da AIC nazionale.

L’Associazione che ai sensi dell’art. 1 del presente Statuto si riconosce in AIC Nazionale, si fa parte attiva affinchè da parte dei soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di AIC Nazionale, quali ad esempio quelle relative al Codice Etico.
Le norme statutarie o regolamentari dell’associazione o le delibere di un qualsiasi organo associativo  che siano contrarie alle norme regolamentari di AIC nazionale possono essere contestate e sanzionate da AIC  nazionale secondo i propri regolamenti.

Il diritto di voto in Assemblea spetta ai soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, purchè abbiano raggiunto la maggiore età (i minori potranno essere rappresentati da un genitore esercente la potestà o da un tutore).

 

Art.5) Perdita della qualifica di associato

L’appartenenza all’Associazione cessa:

  • per recesso che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • per esclusione: l’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle delibere degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso mediante deliberazione del collegio dei probiviri su richiesta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni
  • in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persiste dopo il 28 febbraio del successivo anno sociale;
  • nel caso in cui il socio abbia percepito compensi per la sua attività associativa;
  • per decesso del socio.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all’associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6) Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • L’Organo di controllo;
  • Il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 7) Assemblea

L’Assemblea degli associati, composta da tutti gli aderenti all’Associazione, determina le linee generali dell’attività. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle norme vigenti.
Il diritto di voto in assemblea spetta ai soci Ordinari  iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con i pagamenti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto con la preventiva registrazione dei soci e la consegna della scheda elettorale o, ad insindacabile giudizio del Presidente, per appello nominale.

L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene attraverso l’invio dell’avviso di convocazione a mezzo posta ordinaria e pubblicazione sul sito web e/o via e-mail e/o SMS  e/o PEC con almeno 15 giorni di anticipo ai soci. Essa deve aver luogo nell’ambito del territorio regionale ed è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

L’Assemblea Ordinaria delibera:

sulla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero, come previsto dall’art. 9 del presente Statuto;

  • sull’approvazione del programma di attività dell’Associazione;
  • sull’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo;
  • sulla elezione dei membri del Comitato di vigilanza;
  • sulla elezione dei membri del Collegio dei Probiviri;
  • su ogni argomento sottoposto dal CD che non rientri nelle competenze dell’Assemblea Straordinaria.

E’ fatta salva la competenza inderogabile dell’Assemblea su ogni altra delibera di cui all’art. 25 comma 1 del Codice del terzo settore.

L’Assemblea Straordinaria delibera:

  • sulle modifiche dello Statuto;
  • sull’eventuale scioglimento della Associazione;
  • sulla devoluzione del patrimonio sociale.

L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza presiederà un membro del CD su designazione dello stesso. Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.
L’Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ai fini del regolare svolgimento e del buon andamento della vita associativa o su richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento (di persona o per delega scritta), di metà più uno degli Associati e in seconda convocazione (da tenersi almeno 24 ore dopo la prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti, (di persona o per delega scritta). L’Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, mentre l’Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci intervenuti (di persona o per delega scritta) in relazione alle modifiche statutarie, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati in relazione allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio.
Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da restare agli atti dell’Associazione; ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’associazione al momento dell’assemblea conta meno di 500 soci, sino ad un massimo di cinque associati se al momento dell’assemblea conta almeno 500 soci.

Art. 8)  Consiglio Direttivo

L’ Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto tra i Soci, nominato dall’Assemblea degli Associati e composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero dagli enti associati: si applica l’art. 2382 del CC riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

  • il Presidente;
  • il Vice-presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo nomina il consulente scientifico tra gli iscritti alla SIGENP o alla SIGE (che diviene di diritto Socio Onorario), che assume la funzione di consulente medico scientifico. Per l’eventuale organizzazione di Comitati Scientifici il Consiglio Direttivo segnalerà al Consulente i nominativi dei professionisti da includere.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette almeno cinque volte all’anno e vengono convocate dal Presidente o da almeno tre Consiglieri. Esse saranno tenute nella sede dell’Associazione o in un altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché all’interno della Regione Campania. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; qualora non sia presente, esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, o ad altri membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti e la durata di tale delega.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare altri membri quando, durante il mandato, per qualsiasi ragione vengano a mancare alcuni di quelli in carica; i membri cooptati dovranno essere nominati seguendo la graduatoria in ordine decrescente tra i non eletti. I membri così cooptati resteranno in carica fino alla naturale scadenza del CD in carica.
Il Consiglio Direttivo nomina i delegati provinciali tra i membri del Consiglio stesso. I referenti provinciali restano in carica per il periodo coincidente con quello del Consiglio Direttivo, al quale spetta la prerogativa di revocare in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio la nomina medesima.

Il CD elegge i membri del gruppo giovani.

Il CD nomina i soci onorari.

Il CD può modificare con effetti immediati il regolamento interno, con obbligo di comunicazione nella prima successiva assemblea ordinaria.
L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

  • per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
  • per scadenza del mandato;
  • per esclusione deliberata dal Cda seguito di assenze ripetute e consecutive alle riunioni consiliari nonché alle assemblee ordinarie e straordinarie ed alle principali attività istituzionali, così come previsto nel regolamento;
  • per decesso.

 

Art. 9) Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza dell’ Associazione spetta al Vice-presidente, la cui firma fa fede nei confronti dei terzi.

Al Presidente compete l’esercizio di atti di ordinaria amministrazione. Egli è tenuto a riferire periodicamente sull’esercizio del suo operato. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente convoca l’ Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l’ esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’ Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e del regolamento, ne promuove la riforma.

L’ incarico di Presidente ha la durata di tre anni. Il Presidente può essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 10) Organo di controllo

L’ Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisisti previsti dalla legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’Assemblea.

I componenti dell’ Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’ organo di controllo vigila sull’ osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’ Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, L’ Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’ Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere , anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 11)  Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’ Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

 

Art. 12) Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13) Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’ Associazione ha il  divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica, in ogni caso, l’art. 8 comma 2, del D. Lgs. 117/17.

Art. 14) Risorse economiche

 

L’ Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e svolgimento della propria attività, dalle seguenti fonti:

  • contributi degli associati;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, della Regione, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno delle attività;
  • contributi di organismi internazionali;
  • lasciti, donazioni od altre elargizioni liberali;
  • introiti realizzati nello svolgimento della attività istituzionale e/o connessa;
  • ogni altra entrata finalizzata alle finalità di cui all’ art. 3;
  • ogni altro bene divenuto di titolarità dell’Associazione stessa a qualunque titolo
  • proventi derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

I versamenti effettuati all’Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 15) Bilancio di esercizio

Gli esercizi dell’Associazione coincidono con l’anno solare e, pertanto, si chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ciascun anno l’ Assemblea degli associati deve essere convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio Preventivo dell’esercizio successivo. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Associati.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa del bilancio.

Art. 16) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra gli organi associativi e tra questi stessi ed i soci nonché qualunque controversia dovesse sorgere dall’interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone che abbiano un’età non inferiore a 40 anni, anche non socie, nominate dall’Assemblea. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualunque altro incarico associativo. Il Collegio potrà dotarsi di un proprio autonomo regolamento per la definizione dell’iter procedimentale dei propri compiti. I provvedimenti del Collegio hanno natura di lodi arbitrali irrituali.

 

Art. 17)  Bilancio sociale e informativa sociale  

L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuito degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate della associazione – comunque denominata e di qualsiasi natura – superino € 100.000,00 (centomila).

L’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate della associazione – comunque denominata e di qualsiasi natura – superino € 1.000.000,00 ( un milione).

Art. 18) Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle delibere dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle delibere degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Art. 19) Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’ Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsati dall’ Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabiliti dal consiglio direttivi: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Art. 20) Lavoratori

L’ Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del  numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

 

Art. 21) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

Art. 22)  Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.