Regolamento interno

Regolamento Interno di AIC Campania – APS

Associazione Italiana Celiachia Campania – Associazione di Promozione Sociale


Premessa

Il presente Regolamento interno disciplina, in attuazione dello Statuto di AIC Campania APS, le modalità operative dell’Associazione e gli aspetti che lo Statuto medesimo rinvia espressamente alla fonte regolamentare.

In caso di contrasto fra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dello Statuto, prevalgono queste ultime. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano lo Statuto, il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari di AIC Nazionale alle quali l’Associazione si conforma.

Art. 1 – Sede

La sede legale dell’Associazione Italiana Celiachia Campania APS (di seguito “AIC Campania” o “l’Associazione”) è fissata in Salerno, alla Via Gelso n. 51.

In conformità con l’art. 1 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale cambio di sede legale all’interno del Comune di Salerno, dandone tempestiva comunicazione ai soci tramite il sito istituzionale, e-mail, SMS, newsletter o PEC, whatsapp ed ogni altro strumento di comunicazione istantanea o comunque idonea ad informare in modo tempestivo. Il trasferimento della sede al di fuori del Comune di Salerno comporta modifica statutaria ed è di competenza dell’Assemblea Straordinaria.

La sede regionale rappresenta la struttura operativa di riferimento del Consiglio Direttivo, con ruolo prevalentemente organizzativo. Le sue funzioni principali sono:

  • gestione del database regionale degli associati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali;
  • punto di ascolto per gli associati a livello regionale;
  • gestione amministrativa dell’Associazione;
  • gestione della comunicazione istituzionale interna ed esterna;
  • studio e sviluppo delle attività regionali di raccolta fondi;
  • gestione del database relazionale;
  • collegamento con gli organi nazionali;
  • rappresentanza presso gli organi regionali e nazionali;
  • studio e sviluppo delle aree di attività associativa;
  • segreteria di presidenza.

La sede regionale può avvalersi, oltre che di personale volontario, di figure professionali retribuite, nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e dall’art. 20 dello Statuto, e solo quando ciò sia necessario al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 2 – Doveri degli associati

I soci di AIC Campania APS sono tenuti a osservare le norme di comportamento stabilite dall’Associazione attraverso i suoi organi statutari, nonché le disposizioni regolamentari assunte da AIC Nazionale, tra cui il Codice Etico, in conformità con l’art. 4 dello Statuto.

La non osservanza di tali norme è incompatibile con l’appartenenza all’Associazione e può comportare l’esclusione, secondo la procedura prevista dall’art. 5 dello Statuto.

Art. 3 – Doveri dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Referenti Provinciali, dei Tutor AFC e dei Volontari

Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, rivestono incarichi all’interno di AIC Campania APS — in particolare i componenti del Consiglio Direttivo, i Referenti Provinciali, i Tutor AFC (Alimentazione Fuori Casa) per la ristorazione e le gelaterie, e i Volontari — sono tenuti a osservare le norme di comportamento stabilite dall’Associazione attraverso i suoi organi statutari, nonché il Codice Etico di AIC Nazionale.

La non osservanza di tali norme è incompatibile con l’appartenenza all’Associazione e con la titolarità dell’incarico.

Il Consiglio Direttivo può adottare norme comportamentali specifiche per i diversi ambiti di competenza, in particolare per i Tutor AFC, in considerazione della delicatezza dell’attività di valutazione e certificazione degli esercizi commerciali.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, favore, mancia, intrattenimento, ospitalità, remissione di debito o altro beneficio avente valore economico, nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro (artt. 8 e 12 del D.Lgs. 117/2017 e art. 13 dello Statuto). Sono ammessi unicamente piccoli omaggi di rappresentanza di valore simbolico ricevuti in occasioni istituzionali.

I Consiglieri che si assentino ingiustificatamente per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, ovvero che facciano registrare assenze ripetute e consecutive dalle assemblee ordinarie e straordinarie o dalle principali attività istituzionali, possono essere dichiarati decaduti dalla carica con delibera del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto.

La procedura di decadenza si svolge nel rispetto del contraddittorio: il Presidente comunica per iscritto al Consigliere interessato l’avvio del procedimento, indicando le assenze rilevate, e gli assegna un termine non inferiore a quindici giorni per presentare giustificazioni scritte. Il Consiglio Direttivo decide nella prima riunione utile successiva alla scadenza del termine.

Art. 4 – Conflitto di interessi

Sono in conflitto di interessi coloro che, direttamente o indirettamente, hanno un interesse — anche momentaneo, di qualunque natura — contrastante o in concorrenza con quello dell’Associazione. Si richiamano gli artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 del Codice Civile, nonché l’art. 27 del D.Lgs. 117/2017.

Chiunque si trovi in situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e ha l’obbligo di astenersi dalle discussioni e dalle deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo sui punti rispetto ai quali si configura il conflitto. L’astensione è verbalizzata.

Le deliberazioni assunte con il voto determinante di un componente in conflitto di interessi sono impugnabili a norma dell’art. 27, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Chi si trovi in conflitto di interessi non può essere membro del Consiglio Direttivo né assumere altri incarichi negli organi statutari dell’Associazione. Qualora la situazione di conflitto sorga successivamente alla nomina, l’interessato deve rassegnare le dimissioni; in caso di mancate dimissioni si procede all’esclusione secondo la procedura di cui all’art. 5 dello Statuto.

Si considerano in conflitto di interessi, ai fini dell’assunzione di cariche negli organi statutari, i titolari, i soci, i collaboratori e i dipendenti di:

  • farmacie;
  • aziende produttrici e/o fornitrici di prodotti senza glutine;
  • ristoranti, pizzerie, gelaterie e laboratori senza glutine;
  • ditte o aziende che possano avere interesse ad accedere alla banca dati associati per fini commerciali o pubblicitari.

Si considerano inoltre in conflitto di interessi gli agenti di commercio e i rappresentanti di case farmaceutiche.

Le cause di incompatibilità sopra elencate non precludono le forme di collaborazione operativa con l’Associazione (ad es. attività di Tutor AFC, partecipazione a progetti specifici, fornitura di servizi), purché disciplinate da appositi accordi e gestite in trasparenza.

I membri degli organi associativi indicati all’art. 6 dello Statuto non possono ricoprire più di una carica tra tali organi, fatte salve le cariche consequenziali o funzionali, previste da Statuti, Regolamenti o altre disposizioni assunte dagli organi competenti.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente e di componente dell’Organo di controllo sono altresì incompatibili con:

  • la carica di Presidente, Vice Presidente o legale rappresentante di altra Associazione o ente associato alla Federazione AIC;
  • la titolarità di cariche in enti o associazioni che perseguano finalità analoghe o contrarie a quelle di AIC, quando tali cariche non siano compatibili con il ruolo ricoperto in AIC;
  • la pendenza di controversie giudiziali, arbitrali o di mediazione, di contenuto patrimoniale o reputazionale, nei confronti di AIC, dei suoi associati o degli enti collegati;
  • l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con la Federazione AIC, con gli enti associati o con altre strutture del sistema associativo, ovvero di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con persone titolari di tali rapporti;
  • l’esercizio dell’attività di medico o operatore sanitario impegnato nella diagnosi o cura della celiachia e della dermatite erpetiforme, ovvero di ricercatore impegnato in attività di ricerca medica e scientifica nel medesimo ambito;
  • la titolarità — diretta o per vincoli di parentela, coniugio o affinità entro il secondo grado — di interessi professionali o commerciali legati alla produzione, distribuzione, somministrazione o vendita di alimenti senza glutine, e in generale ogni situazione che, per la sua natura, comporti un vantaggio economico derivante dalla carica ricoperta.

Art. 5 – Conferimento di incarichi specifici

L’Associazione può conferire incarichi a persone, interne o esterne, dotate di particolare e comprovata capacità, competenza e qualificazione, per l’espletamento di progetti definiti dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, purché tali persone non si trovino in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi di cui al precedente art. 4.

Il conferimento di incarichi onerosi è formalizzato in atti scritti che ne specifichino oggetto, durata, compenso e modalità di rendicontazione, nel rispetto dei limiti dell’art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e dell’art. 20 dello Statuto.

Art. 6 – Consulente Scientifico

Il Consiglio Direttivo nomina un Consulente Scientifico, scelto tra esperti in materie inerenti la celiachia e la dermatite erpetiforme, preferibilmente tra gli iscritti alla SIGENP (Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica) o alla SIGE (Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva). Il Consulente Scientifico mette a disposizione dell’Associazione le proprie competenze a titolo volontario e, nei casi previsti dallo Statuto, diventa di diritto Socio Onorario.

Il Consulente Scientifico, su invito del Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni esclusivamente consultive e non vincolanti. In particolare:

  • offre adeguata consulenza sui temi medico-scientifici;
  • propone le linee di indirizzo di AIC Campania nel campo medico e scientifico;
  • coinvolge, su segnalazione del Consiglio Direttivo, altri esperti di celiachia per l’organizzazione di eventi e la partecipazione ad iniziative regionali e/o nazionali.

Per l’organizzazione di Comitati Scientifici a supporto di specifiche iniziative, il Consiglio Direttivo segnala al Consulente Scientifico i nominativi dei professionisti da includere. Tali Comitati hanno funzione operativa e consultiva non vincolante, espressamente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è disciplinato dall’art. 8 dello Statuto. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, può essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi. Decorso il terzo mandato consecutivo, il Presidente uscente non è più rieleggibile alla carica di Presidente fino al successivo mandato di Consiglio Direttivo, fermo restando il limite del medesimo articolo statutario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette almeno cinque volte all’anno e si svolgono nella sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché all’interno della Regione Campania. La convocazione è effettuata dal Presidente, o da almeno tre Consiglieri, con preavviso di almeno sette giorni, salvi i casi di urgenza.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 8 – Referenti Provinciali

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il Consiglio Direttivo nomina i Referenti Provinciali tra i propri membri. I Referenti restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere revocati in qualsiasi momento, con delibera motivata, dal Consiglio Direttivo stesso.

I Referenti Provinciali coordinano le attività dell’Associazione nel territorio di competenza, fungono da punto di riferimento per i soci della provincia, e relazionano periodicamente al Consiglio Direttivo. Non hanno potere di rappresentanza esterna dell’Associazione, salvo specifica delega del Presidente.

Art. 9 – Tutor AFC (Alimentazione Fuori Casa)

I Tutor AFC sono volontari incaricati di affiancare gli esercizi della ristorazione, delle gelaterie e dell’ospitalità nel percorso di informazione e affiliazione al progetto AFC promosso da AIC. Sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Referente Provinciale competente o del Presidente, tra i soci dotati di adeguata formazione.

L’attività dei Tutor è svolta a titolo gratuito; sono ammessi i soli rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e dell’art. 19 dello Statuto.

I Tutor osservano il Codice Etico di AIC Nazionale e le norme comportamentali specifiche eventualmente adottate dal Consiglio Direttivo per il proprio ambito di attività. In particolare:

  • si astengono dall’esprimere giudizi personali su esercizi non oggetto di valutazione ufficiale;
  • non accettano omaggi, sconti personali, ospitalità o altre utilità dagli esercizi seguiti;
  • segnalano tempestivamente al Referente ogni situazione di possibile conflitto di interessi.

Art. 10 – Quote associative

L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto. L’eventuale variazione dell’importo della quota associativa deve essere comunicata ai soci entro il 30 novembre dell’anno precedente quello di riferimento attraverso gli strumenti di comunicazione di cui all’art. 1.

La quota va versata entro il 31 gennaio di ciascun anno con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. Trascorso tale termine senza che il pagamento sia stato effettuato, la segreteria invia al socio un sollecito scritto.

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, la qualità di socio cessa per morosità qualora il pagamento non sia regolarizzato entro il 28 febbraio dell’anno sociale di riferimento.

Le quote versate non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

Art. 11 – Rimborsi spese

Ai volontari, ai consiglieri e a coloro che operano a titolo gratuito per conto dell’Associazione possono essere rimborsate, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e dell’art. 19 dello Statuto, esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività svolta. Sono in ogni caso vietati i rimborsi forfetari.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, con apposita delibera, i massimali di spesa per le diverse tipologie (trasporti, vitto, alloggio, materiali), nonché i requisiti documentali e le modalità di autorizzazione preventiva per le spese di importo significativo.

Le richieste di rimborso sono presentate al Tesoriere entro trenta giorni dal sostenimento della spesa, corredate dei giustificativi originali o equivalenti digitali. Il Tesoriere ne verifica la regolarità e dispone il pagamento.

Art. 12 – Libro soci e diritto di consultazione

Il libro degli associati è tenuto a cura del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare il libro soci e gli altri libri sociali ai sensi dell’art. 4 dello Statuto. La richiesta è presentata per iscritto al Presidente, indicando le finalità della consultazione. Il Consiglio Direttivo mette a disposizione i libri richiesti entro quindici giorni, presso la sede dell’Associazione.

La consultazione e l’eventuale estrazione di copie sono effettuate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il socio che richieda copia fotostatica si impegna per iscritto a non divulgare i dati personali degli altri soci e a utilizzare le informazioni esclusivamente per le finalità di controllo della vita associativa.

Art. 13 – Protezione dei dati personali

L’Associazione tratta i dati personali dei soci, dei volontari, dei collaboratori e dei beneficiari delle proprie attività nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Il Consiglio Direttivo individua il Titolare del trattamento, predispone l’informativa privacy da consegnare ai soci all’atto dell’iscrizione e adotta le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza dei dati trattati, anche con riferimento alla banca dati regionale degli associati di cui all’art. 1.

Art. 14 – Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e decorre dalla data della relativa delibera.

Il Consiglio Direttivo può modificare il Regolamento con effetti immediati, con obbligo di comunicazione delle modifiche nella prima successiva Assemblea Ordinaria dei soci.

Il Regolamento e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Associazione e resi disponibili a tutti i soci.


Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 6 giugno 2026.